Lo statuto dell'Associazione

Statuto associazione denominata "Im-Pazienti"
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Denominazione - Sede - durata)

1. E' costituita una associazione non lucrativa di utilità sociale, definita in seguito come “l'Associazione”, denominata "Im-Pazienti". In ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione dovrà essere designata come "Im-Pazienti".
2. L'organizzazione ha sede in Piazza Renzo Pasolini n. 3 nel comune di Rimini.
3. L'Associazione è apolitica ed apartitica, non confessionale e non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza all'uomo sofferente.
L'attività sociale consisterà nella ricerca e divulgazione a livello nazionale ed internazionale della pratica, della tecnica, della conoscenza e dell'assistenza all'uomo sofferente utilizzando per lo scopo indifferentemente ogni tipo di mezzo.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse dall'oggetto sopra indicato ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
5. La durata dell'Associazione é a tempo indeterminato

Art.2
(Statuto e regolamento)

1. L'associazione Im-Pazienti è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto ed in armonia con lo stesso, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività dell'associazione.

Art.3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.4
(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE
Art. 6
(Solidarietà)

1. L'associazione Im-Pazienti persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

Art. 7
(Finalità)

1. La specifica finalità dell'associazione Im-Pazienti è quella della assistenza al fine di contribuire alla riduzione del dolore nell' uomo sofferente.

Art. 8
(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione Im-Pazienti opera dal comune di Rimini su tutto il territorio nazionale.

Titolo III
GLI ADERENTI
Art. 9
(Ammissione)

Sono Aderenti dell'associazione tutte le persone che condividono le finalità della stessa e sono mossi da spirito di solidarietà ed in particolare:
A) - i Fondatori;
B) - i Soci della associazione:
C) - i Benemeriti della associazione;
D) - i Beneficiari della associazione.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della associazione stessa.
5. Sono Soci della associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono Beneficiari della associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.
7. Sono Benemeriti della associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal comitato direttivo.
8. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
9. L'ammissione all'associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal comitato direttivo.
10. All'atto dell'ammissione gli aderenti verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Art. 10
(Diritti)

1. Gli Aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi della stessa.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli Aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dalla associazione stessa.

Art. 11
(Doveri)

1. Gli Aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri Aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

Art. 12
(Esclusione)

1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dal comitato direttivo con voto segreto, dopo avere sentito le eventuali giustificazioni della persona soggetta ad esame. Restano salve le disposizioni particolari in merito stabilite dal regolamento.

TITOLO IV
GLI ORGANI
Art. 13
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'associazione: l''assemblea, il comitato direttivo, il comitato scientifico ed il Presidente.

Capo I - L'assemblea
Art. 14
(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti gli Aderenti all'associazione.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 15
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente ed almeno una volta all'anno.
2. Il presidente convoca 1'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno. L’avviso potrà essere dato anche con la pubblicazione sul sito internet della associazione.

Art. 16
(Validità della assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita quando intervengono la metà dei componenti in prima convocazione e qualunque numero dei componenti in seconda convocazione che dovrà avvenire ad almeno un giorno di distanza dalla prima.
2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 17
(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la qualità delle stesse.

Art. 18
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni aderente dell' associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II - Il comitato direttivo
Art. 19
(Composizione)

1. Il comitato direttivo è composto da 5 membri, eletti dalla assemblea tra gli Aderenti.
2. Il comitato direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 componenti.

Art. 20
(Presidente del comitato direttivo)

1. Il presidente della associazione è il presidente del comitato direttivo.

Art. 21
(Durata e funzioni)

1. Il comitato direttivo dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza assoluta; decade automaticamente in caso di violazione di legge.
2. Il comitato direttivo, su indicazioni dell'assemblea esercita le attività esecutive.
3. Le deliberazioni del comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Capo III - Il comitato scientifico
Art. 22
(Composizione)

1. Il comitato scientifico e' composto da 5 membri, eletti dalla assemblea tra gli aderenti, oltre al Presidente della associazione.
2. Il comitato scientifico e' validamente costituito quando sono presenti almeno 3 componenti compreso il Presidente.

Art. 23
(Presidente del comitato scientifico)

1. Il presidente della associazione e' il presidente del comitato scientifico.

Art. 24
(Durata e funzioni)

1. Il comitato scientifico dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza assoluta; decade automaticamente in caso di violazione di legge.
2. Il comitato scientifico, esercita l’attività consultiva di carattere medicosanitario e deve essere preventivamente consultato dal comitato direttivo per ogni delibera in questa materia.
3.Le deliberazioni del comitato scientifico sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Capo IV - Il presidente
Art. 25
(Elezione)

1. Il presidente e' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26
(Durata)

1. Il presidente dura in carica 3 anni.
2. Un mese prima della scadenza il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Art. 27
(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta 1'associazione, stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
2. Il presidente presiede 1'assemblea, il comitato direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Egli sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che questo sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Titolo V
LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 28
(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:
a) beni immobili e mobili;
b) contributi;
c) donazioni e lasciti;
d) rimborsi;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f) ogni altro tipo di entrate.

Art. 29
(I beni)

1.I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2.I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione , e sono ad essa intestati.
3.I beni mobili di proprieta' degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonche' i beni mobili che sono collocati nella sede principale ed eventualmente secondarie della organizzazione sono elencati nell'inventario, che e' depositato presso la sede dell'associazione, e puo' essere consultato dagli aderenti.

Art. 30
(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal comitato direttivo.
2. I contributi straordinari degli aderenti, o delle persone fisiche o giuridiche, dovranno essere accettati dal comitato direttivo.
3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari possono essere considerati "benemeriti" su decisione del comitato direttivo.

Art. 31
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal comitato direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal comitato direttivo che delibera, sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 32
(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal comitato direttivo.
2. Il comitato direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione del comitato direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 33
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. Il comitato direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il presidente dà attuazione alla delibera del comitato direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 34
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni dopo la liquidazione potranno essere devoluti ad altre associazioni similari per finalità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2.I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Titolo VI
IL BILANCIO
Art 35
(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio della associazione e' annuale e decorre dal primo giorno dell'anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 36
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' elaborato da un delegato dal presidente tra gli aderenti. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato da un delegato dal presidente tra gli aderenti. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all' esercizio annuale successivo.

Art. 37
(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, e' controllato dal comitato direttivo.
2. Il controllo e' limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Art. 38
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza semplice dei presenti entro il mese di aprile di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede della organizzazione ed entro quindici giorni prima della seduta può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo e' approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza semplice dei presenti.
4. Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede della organizzazione ed entro quindici giorni prima della seduta, e puo' essere consultato da ogni aderente.

Titolo VII
LE CONVENZIONI
Art. 39
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal comitato direttivo.
2. Copia di ogni convenzione e' custodita, a cura del presidente nella sede dell'organizzazione.

Art. 40
(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione e' stipulata dal presidente della associazione.

Art. 41
(Attuazione della convenzione)

1. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 42
(Dipendenti)

1. L'associazione puo' assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
3.1 dipendenti sono ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 43
(Collaboratori di lavoro autonomo)

1 L'associazione puo' giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2.I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3.I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX
LA RESPONSABILITA'
Art. 44
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'associazione possono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 45
(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Titolo X
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 46
(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'associazione può cooperare con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Art. 47
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L' associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
(Disposizioni transitorie e finali)

Per tutto quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO

BARTOLETTI FABIOLA
BARTOLETTI FRANCA
BRIGHI ERCOLE
CASSAN MARIO
SONIA FACCIA
MARIACRISTINA NERI
GILBERTO PARI
DAVIDE PEZZI
LAURA RAVAIOLI
WALTER ROSSI
SCOFFONE GABRIELA DELFINA
PATRIZIA SILVEGNI
GIANFRANCO SINDACO
LARA FABBRI
ANDREA TOMMESANI
PAOLO LAZZARINI
ELIGIO ERRANI NOTAIO

==========================================================

Scarica la versione PDF